Per la utilizzazione e la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, dall’Accordo Stato Regioni del 12.2.2009 e dall’Accordo sottoscritto dalla Regione Basilicata e il Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche Sociali, è stato sottoscritto ieri al Dipartimento Formazione-Lavoro della Regione un Accordo Quadro che stabilisce le priorità e le modalità degli interventi da attuare.

Le risorse previste anticipate nell’Accordo tra Ministero e Regione Basilicata di 9 milioni di euro sono destinati alla concessione in deroga degli ammortizzatori sociali per tutte quelle situazioni di crisi aziendale e di particolare gravità occupazionale non previste dalla normativa ordinaria.
All’incontro sono intervenuti insieme all”Assessore Antonio Autilio e alla dirigente del Dipartimento Maria Teresa Lavieri, dirigenti di Confindustria Basilicata, Federazione Regionale Api Basilicata, Confcommercio, Confartigianato, Cna, Confesercenti, Legacoop, Confcooperative, Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal. Erano presenti anche il Presidente Comitato di Coordinamento Istituzionale per le Politiche del lavoro Giannino Romaniello e il Dirigente della Direzione Regionale del Lavoro Italia Lavoro.
Queste le priorità concordate: proroga ai lavoratori degli ammortizzatori sociali in deroga concessa fino al 31.12.2008 ai sensi della Legge n. 244/07, comma 521; riconoscimento della mobilità in deroga ai lavoratori la cui mobilità ordinaria cessa nell’arco dell’anno 2009; riconoscimento CIG, contratti di solidarietà, o mobilità in deroga ai lavoratori delle aziende che sospendono o licenziano nel corso dell’anno 2009; riconoscimento della mobilità in deroga ai lavoratori che alla data dell’1.1.2008 hanno compiuto i 55 anni di età e che entro sette anni maturino il requisito del pensionamento; il riconoscimento degli ammortizzatori in deroga ai lavoratori precari con contratto a progetto, co.co.co, apprendisti e con rapporto di lavoro a tempo determinato licenziati o sospesi nell’arco dell’anno 2009; lavoratori dipendenti da aziende non rientranti nei requisiti d’accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le riduzione, sospensione temporanea o cessazione totale o parziale dell’attività lavorativa anche alle imprese artigiane e cooperative compresi i soci lavoratori.

Destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga

La Regione provvede alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, ai lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato, compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati da agenzia di somministrazione che durante la loro missione vedano l’impresa utilizzatrice aprire procedure per l’accesso agli ammortizzatori sociali, dei lavoratori soci di cooperative purché con contratto di lavoro subordinato nonché dei lavoratori, che non beneficiano di nessuno degli ammortizzatori sociali stabiliti dalla legislazione ordinaria.
Gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere autorizzati dopo l’utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per riduzione, sospensione, sospensione temporanea o cessazione, totale o parziale, dell’attività lavorativa .

Interventi di politiche attive
Sulla base delle linee di indirizzo e di standard che la Regione concerterà con la Commissione Regionale per l’Impiego ed il Comitato di Coordinamento Istituzionale per le politiche del Lavoro , il Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport attiverà appositi programmi di politiche attive del lavoro diretti alla riqualificazione dei lavoratori sospesi o licenziati a seguito di crisi al fine di favorirne il ricollocamento occupazionale secondo le modalità e le procedure previste per l’utilizzo delle risorse finanziare rese disponibili. In particolare, saranno promosse azioni di presa in carico da parte dei Servizi per l’Impiego, di orientamento, di formazione e di supporto all’inserimento lavorativo, finalizzate alla qualificazione e allo sviluppo di nuove competenze, per il reinserimento lavorativo.
La Regione e le Parti sociali si impegnano a ricercare le misure per una possibile ricollocazione.

Indirizzi e criteri per la concessione della CIG in deroga
Le risorse disponibili per l’intervento della CIG in deroga del presente accordo sono destinate a: lavoratori dipendenti da aziende non rientranti nei requisiti d’accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per la riduzione, sospensione, sospensione temporanea o cessazione, totale o parziale, dell’attività lavorativa; lavoratori dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa.

Requisiti per l’accesso alla CIG per i lavoratori e per le aziende
I datori di lavoro delle aziende interessate o i rispettivi curatori delle procedure concorsuali, con esclusione del settore edile, aventi sede operativa nella Regione Basilicata , possono richiedere l’intervento della CIG in deroga nei casi di riduzione, sospensione temporanea o cessazione, totale o parziale, dell’attività lavorativa. Nella richiesta di intervento dovrà, in particolare, essere indicato espressamente se la causale è la cessazione, parziale o totale, di attività ovvero procedura concorsuale, ai fini dell’applicazione del comma 7 dell’art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33.
La CIG in deroga può essere autorizzata dopo l’utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa. La durata del trattamento non potrà superare, a livello individuale, la durata del precedente periodo di contribuzione calcolato secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33.

Modalità di concessione della CIG in deroga
La Regione, procederà, nel limite complessivo delle risorse finanziarie a disposizione, previa verifica dei criteri, alla concessione dei trattamenti, di norma entro il limite massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta dei trattamenti in deroga. I provvedimenti autorizzativi saranno trasmessi all’INPS secondo le modalità stabilite nella convenzione prevista dall’accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Basilicata in data 23.4.2009, oltre che agli interessati e alle Province anche ai fini dell’avvio delle politiche attive.
Le competenti sedi provinciali dell’INPS provvedono all’erogazione del trattamento di CIG con le modalità stabilite nella convenzione che sarà sottoscritta dalla Regione Basilicata secondo lo schema-tipo che sarà approvato da parte del Ministero del Lavoro, previa verifica che, per lo stesso periodo non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale e assistenziale, connesso alla sospensione dell’attività lavorativa e che i singoli lavoratori siano in possesso dei requisiti necessari.
Le competenti sedi provinciali dell’INPS, ai fini del monitoraggio della spesa, comunicano, per ogni autorizzazione, il consuntivo mensile all’Ufficio Lavoro e Territorio e a Italia Lavoro.
Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente al Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport , Ufficio Lavoro e Territorio, l’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore sociale concesso.
La concessione in deroga di Cassa integrazione straordinaria per le motivazioni sopra indicate sarà valutata sulla base delle condizioni e dei criteri previsti nella Legge n. 223/91 e normative connesse, e gestita con le procedure in esse indicate. La concessione in deroga è attivata per una durata massima di 6 mesi. Alla fine di tale periodo un incontro di verifica potrà individuare ulteriori determinazioni, ivi compreso un nuovo accordo per una durata massima di altri 6 mesi.
 

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