Ordinanza n. 6 del 16 marzo 2020

OGGETTO: ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO l’articolo 50 del d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA la legge regionale 1 febbraio 1999, n. 3 “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTA la legge regionale n. 22 del 27 luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni concernente la “Riforma del Trasporto Pubblico Regionale”;

VISTA la legge regionale 17 agosto 1998, n. 25 “Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile – Abrogazione L.R. 19 dicembre 1994, n. 46”;

VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e in particolare le previsioni di cui al Capo IV recante “Gestione dell’emergenza di rilievo nazionale”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del

23 febbraio 2020, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

VISTO in particolare l’articolo 3, comma 1, del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ove si stabilisce che “1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale” e al comma 2 dispone che ” Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267″;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento di contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 1, del DCPM 8 marzo 2020 che dispone alla lettera a) di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

CONSIDERATA, in particolare, la misura igienico-sanitaria di cui all’allegato 1 lettera d) del precitato DPCM 8 marzo 2020 che stabilisce, in conformità a quanto raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il “mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”, quale condizione minima ed inderogabile per prevenire e contenere la diffusione del contagio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, ed in particolare l’articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, che in particolare all’articolo 1, comma 1, n. 5, stabilisce: “Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.”, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

CONSIDERATO che l’OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;

CONSIDERATO che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale, occorre disporre misure urgenti di riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare i soli servizi minimi essenziali, evitando mobilità ingiustificata a tutela della salute sia degli addetti che degli utenti;

CONSIDERATO che, in tale contesto, si impone l’assunzione immediata di ogni misura necessaria e urgente idonea a rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;

RICHIAMATO il proprio decreto 6 marzo 2020, n.43 “Istituzione dell’unità di crisi regionale (U.C.R.) per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l’11 marzo 2020 l’OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;

RICHIAMATO l’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, ove si dispone che “Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”;

VISTA la nota prot. n. TRNT-CPR DRPU\P\2020\0012511 del 13 marzo 2020 con la quale Trenitalia S.p.A. ha trasmesso la propria proposta di razionalizzazione dei servizi di competenza al fine di contribuire alla riduzione delle occasioni di contagio sui mezzi di competenza, garantendo comunque i livelli essenziali minimi di servizio;

PRESO ATTO del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1

1.Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020 è disposta su tutto il territorio regionale la riduzione della programmazione dei servizi erogati dalle aziende del Trasporto pubblico locale, in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus in atto, sulla base dei criteri riportati al successivo comma 2. E’ disposta la riduzione in misura pari al cinquanta per cento dei programmi di esercizio previsti in via ordinaria.

2.Devono essere garantiti i seguenti servizi minimi essenziali di trasporto pubblico locale: i servizi da e verso gli ospedali e le altre strutture sanitarie, con particolare riguardo ai collegamenti negli orari utili al trasporto degli operatori sanitari, i servizi di TPL in fascia pendolare per fruire dei servizi istituzionali essenziali erogati dalla pubblica amministrazione, i servizi verso le aree industriali ove vi siano stabilimenti produttivi in attività, garantendo l’esercizio dei servizi stessi, nel rispetto dei principi di cui al successivo comma 6.

3. Entro e non oltre due giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il Consorzio delle Aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale (COTRAB) extraurbani su gomma comunica alle Province e alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata il mantenimento delle linee strettamente indispensabili, trasmettendo il programma di esercizio per garantire i servizi minimi essenziali di cui al precedente comma 2. Entro il medesimo termine, la società Ferrovie Appulo Lucane SrL (FAL) per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, comunica alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata il mantenimento delle linee strettamente indispensabili trasmettendo il relativo programma di esercizio.

4. La Società Trenitalia SpA procede all’attuazione della riduzione dei servizi secondo quanto riportato con la nota prot. n. TRNT-CPR DRPU\P\2020\0012511 del 13 marzo 2020, ferma l’esigenza di assicurare i servizi minimi essenziali.

5. In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, le aziende di Trasporto pubblico locale, la Società Trenitalia SpA e la società Ferrovie Appulo Lucane Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonchè alle stazioni.

6. Le aziende di Trasporto pubblico locale sono tenute a far garantire le necessarie distanze di sicurezza interpersonale di un metro tra i passeggeri quale misura di contenimento della diffusione del COVID-19, a tutela della salute del personale e degli utenti, anche mediante la segnalazione delle postazioni che possono essere utilizzate sui mezzi di trasporto.

Art. 2

1 La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, ai Prefetti e all’ANCI per l’inoltro ai Comuni.

2.Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

3. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Potenza,

BARDI

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