Il Tasso Corrispettivo e Tasso di Mora si sommano o no ai fini della verifica sul rispetto della Soglia di Usura? Si è fatta – forse volutamente – molta confusione negli ultimi mesi sul Principio stabilito dalla nota Sentenza    

n° 350/2013.Lo dichiara in una nota l’avvocato Domenico Monteleone dell’ANTE associazione nazionale econometristi. Da più parti – in riferimento ai Mutui – si è giunti ad affermare che non è possibile sommare il Tasso Corrispettivo ed il Tasso di Mora e poi confrontarlo con il Tasso Soglia per vedere se il proprio mutuo è sottoposto ad Usura, con tutte le conseguenze del caso. Ci sarebbero anche delle Sentenze di Merito che escluderebbero la possibilità di procedere con la Somma dei due Tassi (quello Corrispettivo e quello di Mora). La Questione va affrontata con molta semplicità ed avendo ben presente ciò che è stato pattuito in sede contrattuale. “In caso di Mora, sulle somme a qualsiasi titolo dovute, il Cliente è tenuto al versamento di un Tasso di Mora pari al tasso Corrispettivo maggiorato di tre punti percentuali”. Questa è la dicitura più utilizzata nella contrattualistica relativa ai Mutui. Per meglio comprendere poniamo che il Tasso Corrispettivo pattuito sia pari al 5% e quello di Mora sia, dunque, pari all’8%. La domanda allora è la seguente: se il Tasso Soglia è pari al 9%, il Tasso rilevante ai fini della legge sull’Usura è il 5, l’8 od il 13 per cento? Ovvero, il Mutuo si presentato come usurario o rispetta i dettami della citata legge? La Risposta è molto semplice e – prima di esplicitarla – procediamo con una semplificazione: poniamo che il Cliente debba pagare una Rata Mensile pari ad € 1.000,00 e che – di questi 1.000,00 euro – € 700,00 siano di Capitale e 300,00 si riferiscano ad Interessi. Poniamo che il Cliente arrivi ad essere in Mora ed allora: la Banca applicherà il Tasso di Mora (otto per cento) sulla Rata (€ 1.000,00), sul Capitale (€ 700,00) o sull’Interesse (€ 300,00)? Per rispondere, leggiamo cosa è riportato nel Contratto che – nella stragrande maggioranza dei casi – recita: “In caso di Mora, sulle somme a qualsiasi titolo dovute, il Cliente è tenuto al versamento di un Tasso di Mora pari al tasso Corrispettivo maggiorato di tre punti percentuali”. La dicitura “a qualsiasi titolo dovute” chiarisce – senza ombra di dubbio – che il Tasso di Mora verrà applicato sulla intera Rata pari ad € 1.000,00 e, dunque, la Banca – al Capitale (€ 700,00) – ha aggiunto il Tasso Corrispettivo (€ 300,00) e poi, su entrambe le voci, va ad aggiungere il Tasso di Mora. Ed aggiungere vuol dire – anche in lingua italiana – che i due Tassi si sommano. Per capire ancora meglio, si consideri il diverso caso in cui la Banca applichi il Tasso di Mora solo sul Capitale ed, in questo caso, il Tasso di Mora andrebbe calcolato solo su € 700,00. Orbene, continua e conclude Monteleone una siffatta ipotesi, dovrebbe essere ben esplicitata dalla Contrattualistica che dovrebbe dire, ad esempio, molto chiaramente che “In caso di Mora, sulle somme dovute a titolo di capitale, il Cliente è tenuto al versamento di un Tasso di Mora pari al tasso Corrispettivo maggiorato di tre punti percentuali”. Insomma, in assenza di quella specificazione (“sulle somme dovute a titolo di capitale”) ed in presenza di formule ampie ed omnicomprensive (“sulle somme a qualsiasi titolo dovute”) non ci sono dubbi che le due tipologie di Tassi (Corrispettivi e di Mora) vadano a sommarsi e debbano essere considerati nella loro somma per pervenire alla verifica circa l’esistenza 

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