Un alloggio sociale è “l’unita’ immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”. E’ questa la definizione di “alloggio sociale data dal Ministero delle Infrastruttura nel decreto del 22 aprile 2008.

 Lo stesso decreto fa rientrare tra glia alloggi sociali “gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà”.

Quanto ai costi lo stesso decreto prevede che “il canone di locazione dell’alloggio sociale di cui all’art. 1, comma 2, è definito dalle Regioni, in concertazione con le Anci regionali, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell’alloggio. L’ammontare dei canoni di affitto percepiti dagli operatori deve comunque coprire i costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria”.

Quanto alle caratteristiche dell’alloggio, la norma prevede che “si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare – e comunque non superiore a cinque – oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. L’alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di sostenibilita’ ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative”.

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