Sul caso sollevato dal consigliere Aurelio Pace (Gruppo misto) – riguardo alla vicenda del comandante facente funzioni di Polizia provinciale che è anche assessore comunale al Comune di Satriano – l’Ente ha già fornito le opportune risposte sia nel corso della seduta di Consiglio provinciale dello scorso 21 aprile, nella quale c’era una interrogazione sull’argomento, sia sugli organi di stampa, sia precedentemente con due note inviate all’Ugl e al segretario della Rifondazione comunista.

La Provincia di Potenza ribadisce che l’assenza dal servizio per maternità della comandante Emilia Piemontese, unico soggetto titolato a valutare il merito sulla base del curriculum professionale, dei risultati conseguiti e del comportamento degli appartenenti alla Polizia provinciale, ha spinto la Giunta a colmare un vuoto del regolamento, adottando con delibera n. 7 del 9 febbraio 2010, un provvedimento generale ed astratto. Per cui, in assenza o impedimento temporaneo del comandante, qualora il vicecomandante non sia stato nominato, come è il caso in oggetto, viene scelto il dipendente del reparto più alto in grado e a parità di grado si tiene conto della maggiore anzianità di servizio nel corpo, o in via subordinata, alla maggiore anzianità di servizio nell’Ente.

L’Ente precisa, inoltre, che non è stato violato l’art. 59 dello Statuto provinciale, in quanto la Giunta è competente, ai sensi del Testo unico degli Enti locali (D.Lgs. 267/2000), sull’adozione di regolamenti riguardanti l’ordinamento di uffici e servizi, della cui categoria fa parte anche il regolamento per la disciplina del Corpo di Polizia provinciale.

Infine, la Provincia di Potenza ricorda la delibera del Consiglio dei Ministri del 19-02-2010, che ha impugnato la legge regionale n. 41/2009, cui fa riferimento il consigliere Pace. “La legge regionale è censurabile perché, prevedendo che gli appartenenti alla polizia locale di Comuni e delle Province esercitino funzioni di polizia giudiziaria – è scritto nella delibera del CdM – si pone in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dall’articolo 117 della Costituzione, in quanto la Regione non ha competenza legislativa in materia di corpi di polizia giudiziaria”.

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