La Uil Scuola e l’Adoc Basilicata informano tutti i propri iscritti e tutti i precari dell’universo-scuola (Docenti e personale ATA) che a seguito del recepimento della normativa europea è possibile accertare e dichiarare la illegittimità della scadenza dei contratti a tempo determinato (reiteratamente prorogati) e richiedere, in via contestuale, il risarcimento previsto dall’art. 32 del recentissimo collegato lavoro.
ATTENZIONE: NON TUTTI I PRECARI HANNO DIRITTO ALLA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO. Soltanto chi possiede tre anni di servizio potrà, infatti, agire in giudizio contro il MIUR.
IL TERMINE ULTIMO PER ATTIVARE TALE PROCEDURA E’ FISSATO dal Collegato al lavoro nel 22.01.2011.
Presso la UIL Scuola e presso l’Adoc Basilicata sono da tempo disponibili – gratuitamente – dei modelli di raccomandata a/r da indirizzare al Miur (quale proprio datore di lavoro) attestanti la volontà dell’istante ad impugnare le citate ed illegittime scadenze contrattuali.
Detti modelli risultano, dunque, utili al solo scopo di evitare la decadenza dei termini e la possibilità di avvalersi degli strumenti legislativi e normativi del caso.
Il ricorso vero e proprio dovrà invece essere presentato al Giudice entro 270 giorni a pena di decadenza.
La UIL Scuola e l’Adoc Basilicata, per necessità di chiarezza e correttezza, danno atto che i supplenti che sostituiscono o sostituivano un docente (anche se per tutto l’a.s.) assente per maternità, aspettativa malattia o altro SONO ESCLUSI DALL’INIZIATIVA, perché in tali ipotesi, l’indicazione del termine è legalmente corretta e, dunque, possibile.
AD OGNI BUON CONTO – AD OGGI – TUTTI I TRIBUNALI ORDINARI INTERPELLATI HANNO ACCOLTO I RICORSI PRESENTATI DAI PRECARI.!
A sostegno di tutti coloro che presenteranno ricorso è possibile invocare le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro, n. 6328 del 16 marzo 2010.
Infatti sulla scorta della prefata sentenza numerosi tribunali (Tribunale di Alba, 8 novembre 2010, seguito dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 17454 del 10 novembre 2010 e, soprattutto, dal Tribunale di Siena con la sentenza* del 27.9.2010 – Sezione Lavoro) hanno accolto i ricorsi dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento senza essere stati immessi in ruolo, dichiarando illegittime le sequenze dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero della Pubblica Istruzione e condannando, per l’effetto, il Miur a risarcire, nei limiti della prescrizione, il danno subito nella misura della differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero dovuto percepire se fossero stati da subito assunti con contratto a tempo indeterminato.
SI RIBADISCE: L’azione è esperibile da tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento ed assunti con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con termine dal 1° settembre al 30 giugno o al 31 agosto, ancora in corso di esecuzione, ovvero gia’ concluso, ed illegittimamente reiterato, anche una sola volta.
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