fenice_L’analisi di rischio sanitario-ambientale è uno strumento di supporto per la bonifica dei siti contaminati. Essa permette di valutare, in via equitativa, i rischi per la salute umana, connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali.

Il titolo V –parte quarta- del dlgs 152/2006 prevede che “…sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)… (art. 242 co. 4); esse costituiscono gli obiettivi di bonifica del sito contaminato e rappresentano i massimi valori di concentrazione per un rischio (sanitario ed ambientale) ancora accettabile.

Lo sviluppo dell’analisi del rischio ha quindi un duplice scopo:

– determinare l’eventuale stato di contaminazione di un sito sulla base del calcolo di valori sito specifici di concentrazione residua CSR per la destinazione d’uso prevista;

– valutare l’efficacia di interventi di bonifica e di misure di messa in sicurezza da intraprendere, verificando l’attendibilità del rischio sanitario e ambientale.

Considerazioni

Alla conferenza di servizi, convocata dal Comune di Melfi, per il 14.12.10, al fine di esaminare il documento contenente l’analisi del rischio, predisposto dalla soc. Fenice gruppo EDF non era presente la rappresentante dell’Ufficio Ambiente della Provincia atteso che era stato concordato con Regione, ARPAB e ASL che, al fine di utilizzare la conferenza di servizi in modo efficace, evitando cioè ulteriori rinvii

a) la conferenza non avrebbe potuto esaminare, né approvare il documento dell’analisi del rischio, finché i risultati del monitoraggio ARPAB avessero rilevato — come è risultato dai rapporti di prova redatti da ARPAB con riferimento alle indagini di settembre 2010 – ancora superamento delle concentrazioni di alcuni elementi;

b) sarebbe stato opportuno esaminare il documento in un incontro tecnico, nell’ambito del quale procedere all’istruttoria congiunta del documento, presente il soggetto obbligato, prima di convocare formale conferenza di servizi;

Di tanto è prova il verbale della conferenza del 14.12.2010 in cui si legge che:

– al soggetto obbligato (soc. FENICE Gruppo EDF) è stato prescritto “…l’adozione di specifici interventi idonei a garantire il rispetto di tutte le CSC al punto di conformità… e … di trasmettere entro il 31.1.11 una relazione sulle operazioni poste in essere o in via di adozione…”, quello che il sig. Abiusi definisce piano di rientro dell’inquinamento delle falde acquifere;

– la conferenza “…ritiene opportuno l’esame delle analisi del rischio nell’ambito di uno specifico tavolo tecnico da tenersi entro il 10.2.11 di confronto tra il gli Enti e il soggetto obbligato;”

Ciò non di meno, non va sottaciuto che la dr.ssa Dell’Olio di quest’Ufficio negli stessi giorni concludeva, nel rispetto dei tempi concordati con il Segretario Generale, gli adempimento tecnici ed amministrativi necessari per la gara di appalto per l’impianto di compost di Venosa.

AIA – Autorizzazioni e quantitativi  che nell’articolo erroneamente si parla di AIA scaduta, in realtà non ancora rilasciata come di seguito specificato:

• l’Impianto di Fenice è stato autorizzato all’esercizio delle attività con Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata n. 75F/2000/D/498 del 19.10.2000 (durata anni 5), successiva Determinazione Dirigenziale di questo Ufficio n. 2986 del 19.10.2005 di rinnovo (durata anni 5), ed in ultimo con Determinazione Dirigenziale di questo Ufficio n. 3065 del 14.10.2010;

• in data 31.03.2006 Fenice ha presentato alla Regione Basilicata l’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, attualmente in corso di istruttoria;

• nelle more della definizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Legge n. 243/2007 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie” la Provincia continua ad essere titolata al rilascio dell’autorizzazione;

Nei provvedimenti citati l’impianto di Fenice è stato autorizzato a trattare 35.000 ton di rifiuti speciali nella linea forno rotante e 30.000 ton di rifiuti urbani nella linea forno a griglia e non sono stati trattati rifiuti in quantità maggiori rispetto a quelli autorizzati come si evince dai dati dell’Osservatorio Provinciale, tra l’altro autocertificati dalla stessa Società (in particolare nell’anno 2008 risulta che sono stati trattati 13.513 ton rifiuti urbani). Inoltre nell’anno 2008 l’impianto non era autorizzato a trattare, né comunque ha fino ad oggi trattato, i rifiuti sanitari, pertanto non esiste coerenza con i dati citati nell’articolo.

Rete di monitoraggio

Solo per chiarezza, in quanto di competenza dell’A.R.P.A., la rete di monitoraggio citata nell’articolo è costituita da n. 9 piezometri ed è funzionante. I dati dovrebbero essere forniti dall’A.R.P.A. in quanto direttamente interessati all’effettuazione dei campionamenti e delle successive analisi.

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