Anche il Ministero dei Trasporti, dopo che anche l’orientamento univoco della Cassazione da tempo aveva confermato che l’accertamento delle infrazioni stradali dovesse essere una competenza esclusiva degli organi di polizia individuati dall’art. 12 del codice della strada, ha precisato che ai privati possono essere appaltate solo mere attività di carattere accessorio finalizzate al completamento dei procedimenti sanzionatori. ………………………
Giova ribadire sul punto, infatti, quanto già sostenuto da autorevoli sentenze della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’espletamento dei servizi di polizia stradale è competenza delle sole forze di polizia nazionale o locale, individuate dal citato articolo del codice della strada.
Secondo il ministero, peraltro, l’accertamento delle infrazioni servizi non può essere delegato a soggetti terzi e gli apparecchi elettronici di rilevamento devono sempre essere gestiti in proprio dalla polizia.
L’unico spazio concesso alle società appaltatrici riguarda le sole operazioni di carattere accessorio che in ogni caso devono essere effettuate nel rispetto del codice della privacy.
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