Con un’importate e recente sentenza, n. 9797 del 12 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito due importanti principi di diritto in tema di iscrizione ipotecaria
che, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, bacchettano Equitalia ricordandole i diritti del contribuente. Il primo principio è che <<L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere esercitata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento>>. Il secondo principio: <<In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.>>. Per il tributarista avvocato Maurizio Villani, l’applicazione di questo secondo principio è del resto coerente con l’orientamento delle Sezioni Unite, avendo annullato l’iscrizione ipotecaria perché non accompagnata da comunicazione al contribuente/soggetto debitore laddove, addirittura, l’adempimento richiesto avrebbe dovuto essere, secondo le Sezioni Unite, quello di una comunicazione preventiva. Se il mancato invio di questa comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria, è corretta in diritto la sentenza che l’ha dichiarata, dando conto della mancanza sia di comunicazione preventiva che di comunicazione successiva.
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