La riscossione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per l’anno 2010, pagabile anche in quattro rate, con scadenza prima rata entro il 30 settembre c.m., ed ultima rata entro il 31 marzo 2011, deve ritenersi legittima ed applicabile anche per l’anno 2010, diversamente da quanto affermato dal Presidente del Comitato Artigiani e Commercianti di Potenza, con un comunicato distribuito in questi giorni ai cittadini, agli artigiani ed ai commercianti.

La tesi secondo la quale dal 1° gennaio 2010 la TARSU sia stata definitivamente abrogata e che quindi i Comuni non siano più legittimati ad applicarla, si basa su una interpretazione giuridicamente infondata della normativa sul regime transitorio, relativamente al passaggio dalla tassa alla tariffa rifiuti, previsto dal comma 6, dell’articolo 238, del decreto legislativo 29 gennaio 2006, n. 152, laddove sancisce che, sino all’emanazione del regolamento attuativo della nuova Tariffa, “continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”.

Dall’emanazione del decreto legislativo n. 152/2006, non sono entrate in vigore nuove norme di legge che prevedano una qualche forma di corrispettivo per il servizio di igiene urbana. Lo stesso provvedimento, in attesa che entri in vigore la nuova tariffa di cui al predetto articolo 238, ha previsto che continuino ad avere efficacia le discipline regolamentari vigenti. Tra queste, vanno certamente ricomprese le disposizioni regolamentari comunali.

Appare, pertanto, sicuramente errato sostenere che resti in vigore solo la normativa regolamentare relativa alla TIA (Tariffa Igiene Ambientale), richiamando, tra l’altro, solo il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che è soltanto una norma tecnica per la determinazione dei costi del servizio e delle tariffe.

A conferma del fatto che entrambi i regimi restino attualmente applicabili ed allo scopo di evitare un “vuoto normativo” nella fase di passaggio da un regime all’altro, il legislatore è intervenuto, per tre anni di seguito, bloccando la possibilità di trasformazione della Tassa rifiuti in Tariffa e, solo dallo scorso anno, ha nuovamente consentito ai comuni l’opzione del passaggio al regime tariffario.

A questo proposito, deve ritenersi risolutivo quanto previsto dal decreto “Milleproroghe” (art. 8 comma 3 del D.L. 30/12/2009, n. 194, convertito in Legge 26/02/2010, n. 25) che ha reiterato la disposizione seguente: “Ove il regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (Tia) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.”

I Comuni, dunque, in caso di mancata attuazione dell’articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 – cioè della nuova tariffa di igiene ambientale – potranno (e non dovranno), passare dalla TARSU alla TIA.     

Ciò è una evidente conferma che i due regimi siano da ritenersi attualmente, entrambi, legittimi ed applicabili.

Quanto sopra illustrato rappresenta anche la posizione ufficiale assunta sulla questione dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con Circolare esplicativa ANCI-IFEL n. 15/FL/AR/SS/mf-10 del 2 marzo 2010, cui è stata data ampia diffusione sui principali organi di stampa nazionali in materia (Il Sole 24 Ore del 22/3/2010 e Italia Oggi del 19/3/2010).

La tesi secondo la quale dal 1° gennaio 2010 la TARSU sia stata definitivamente abrogata e che quindi i Comuni non siano più legittimati ad applicarla, si basa su una interpretazione giuridicamente infondata della normativa sul regime transitorio, relativamente al passaggio dalla tassa alla tariffa rifiuti, previsto dal comma 6, dell’articolo 238, del decreto legislativo 29 gennaio 2006, n. 152, laddove sancisce che, sino all’emanazione del regolamento attuativo della nuova Tariffa, “continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”.

Dall’emanazione del decreto legislativo n. 152/2006, non sono entrate in vigore nuove norme di legge che prevedano una qualche forma di corrispettivo per il servizio di igiene urbana. Lo stesso provvedimento, in attesa che entri in vigore la nuova tariffa di cui al predetto articolo 238, ha previsto che continuino ad avere efficacia le discipline regolamentari vigenti. Tra queste, vanno certamente ricomprese le disposizioni regolamentari comunali.

Appare, pertanto, sicuramente errato sostenere che resti in vigore solo la normativa regolamentare relativa alla TIA (Tariffa Igiene Ambientale), richiamando, tra l’altro, solo il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che è soltanto una norma tecnica per la determinazione dei costi del servizio e delle tariffe.

A conferma del fatto che entrambi i regimi restino attualmente applicabili ed allo scopo di evitare un “vuoto normativo” nella fase di passaggio da un regime all’altro, il legislatore è intervenuto, per tre anni di seguito, bloccando la possibilità di trasformazione della Tassa rifiuti in Tariffa e, solo dallo scorso anno, ha nuovamente consentito ai comuni l’opzione del passaggio al regime tariffario.

A questo proposito, deve ritenersi risolutivo quanto previsto dal decreto “Milleproroghe” (art. 8 comma 3 del D.L. 30/12/2009, n. 194, convertito in Legge 26/02/2010, n. 25) che ha reiterato la disposizione seguente: “Ove il regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (Tia) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.”

I Comuni, dunque, in caso di mancata attuazione dell’articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 – cioè della nuova tariffa di igiene ambientale – potranno (e non dovranno), passare dalla TARSU alla TIA.     

Ciò è una evidente conferma che i due regimi siano da ritenersi attualmente, entrambi, legittimi ed applicabili.

Quanto sopra illustrato rappresenta anche la posizione ufficiale assunta sulla questione dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con Circolare esplicativa ANCI-IFEL n. 15/FL/AR/SS/mf-10 del 2 marzo 2010, cui è stata data ampia diffusione sui principali organi di stampa nazionali in materia (Il Sole 24 Ore del 22/3/2010 e Italia Oggi del 19/3/2010).

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