ILCOMANDO PROVINCIALE POTENZA EFFETTUA CONTROLLI A TAPPETO SULLA REGOLARE EMISSIONE DI RICEVUTE E SCONTRINI FISCALI.

 

A beneficio della collettività e dei commercianti onesti, la Guardia di Finanza attua da sempre un costante controllo del territorio attraverso mirati accertamenti nei confronti degli operatori economici per verificare il corretto rilascio di scontrini e ricevute fiscali. Un controllo capillare che ha fatto emergere una lunga serie di infrazioni. Tutti gli interventi sono stati preceduti da un’adeguata attività di analisi e valutazione, tesa ad individuare i soggetti maggiormente a rischio nonché a selezionare coloro che, in passato, avevano già commesso violazioni alle norme tributarie a danno degli esercenti rispettosi dei relativi obblighi.

Su 43 esercizi commerciali controllati nella serata del 22 giugno u.s., a Potenza e provincia, nel 40% dei casi, i finanzieri della Compagnia di Potenza hanno rilevato irregolarità per la mancata emissione di scontrini e/o ricevute fiscali.

Si va da bar e ristoranti, a parrucchieri, macellai, tabaccai, pizzerie, fruttivendoli, insomma nell’occhio delle Fiamme Gialle ci sono tutte le attività commerciali.

Nonostante i controlli si siano fatti sempre più stringenti che in passato, il fenomeno della mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale appare, quindi, tutt’altro che debellato. La cosa grave, però, emersa dal blitz della Guardia di Finanza è la recidività.
Nei confronti di diversi contribuenti si è già pervenuto alla constatazione di tre violazioni, ciò a significare che la quarta irregolarità constatata, comporterà il provvedimento di sospensione dell’attività. Le modifiche alla disciplina dell’emissione dello scontrino fiscale, introdotte nel novembre 2006 con decreto collegato alla Finanziaria 2007, prevedono infatti che in caso di contestazione, nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale sia disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da un minimo di tre giorni fino a un massimo di un mese per i casi di recidiva.

 

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