Le recenti abbondanti nevicate in regione hanno causato una sospensione nell’erogazione della fornitura di energia elettrica in moltissimi centri che sono durate diverse ore.  

La continuità del servizio di fornitura dell’energia elettrica e’ un requisito previsto dalle norme e dai contratti, ovviamente, ma le interruzioni di erogazione di energia sono talvolta inevitabili. I distributori devono rispettare determinate regole di continuità riducendole al massimo e tutelando gli utenti finali rispetto ad esse.
L’Autorità’ per l’energia ed il gas (AEGGI) ha stabilito delle regole che prevedono obblighi di registrazione delle riduzioni e il rispetto di standard di qualità ben precisi, con varie delibere (ultima la 198/2011 valida per il periodo 2012/2015).
L’Autorità’ ha fissato anche degli standard generici (numero di interruzioni annuali per cliente) il cui mancato rispetto (in base ad obiettivi espressi in percentuale) comporta l’addebito di penali a carico dei distributori.
In caso di interruzioni (programmate o meno che siano) l’Autorità’ ha stabilito inoltre dei tempi massimi di ripristino con obbligo di corresponsione, in caso di mancato rispetto, di indennizzi automatici da accreditare in bolletta senza bisogno di richieste da parte dell’utente.
Nella tabella di seguito riportata gli standard per il ripristino della fornitura in base alla classe demografica del comune in cui è ubicata la fornitura:
Tipo di interruzione
Grado di concentrazione territoriale
Standard per clienti BT (bassa tensione)
Standard per clienti MT (media tensione)
Indennizzo automatico per clienti BT uso domestico
senza preavviso
Alta concentrazione (comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti)
8 ore
4 ore

30 euro

Media concentrazione
(comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 50.000 abitanti)
12 ore
6 ore

Bassa concentrazione
(comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)
16 ore
8 ore

 

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