Impugnazione contratto di servizio Regione Basilicata – Trenitalia. Costituzione di un Fondo Comune per far fronte alle spese di giudizio.   

Con deliberazione n. 553 del 13 giugno 2017, la Giunta della Regione Basilicata ha approvato all’unanimità di voti, su proposta dell’Assessore al ramo, lo schema del contratto di servizio regionale e relativi allegati, volto al rinnovo del contratto di Servizio Trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale con Trenitalia S.p.A. per la gestione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, nonché per l’effettuazione dei servizi connessi al trasporto medesimo.

Lo schema del contratto di servizio regionale ha validità per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2023, con estensione automatica per un ulteriore anno, ovvero sino al 31 dicembre 2024, qualora alla data del 31 dicembre 2023 non risulti ancora individuato il nuovo affidatario e/o non sia possibile l’effettivo avvio dei servizi da parte   dell’’aggiudicatario.

Il contratto è stato siglato tra le parti in data 1/08/2017. La notizia è stata resa nota dagli organi di stampa.

Scendendo nel merito degli accordi, si rileva come dall’art. 18, rubricato “Politica della qualità dei servizi”, si evinca l’impegno di Trenitalia a migliorare i livelli della qualità del servizio offerto “ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla cliente ” in particolare attraverso l’elaborazione della Carta dei Servizi “ in conformità alla normativa vigente e secondo standard e obiettivi allineati a quelli del presente Atto di Rinnovo. Trenitalia si impegna a pubblicare entro il 31 di marzo di ogni anno la Carta dei Servizi sul proprio sito internet. Per gli anni successivi al 2016 Trenitalia si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione nonché a pubblicarla sul proprio sito internet. […] La carta dei Servizi pur non costituendo un allegato al presente atto è parte integrante del medesimo”.

La carta dei Servizi, come noto, rappresenta quel documento adottato dalle Pubbliche Amministrazioni che erogano servizi pubblici o che concedono l’erogazione di detti servizi a soggetti non pubblici, nel rispetto dei principi ivi stabiliti.

Nella Carta della qualità dei Servizi devono essere indicati:

• gli standard generali e standard specifici di qualità e quantità dei servizi;

•le modalità di prestazione dei servizi: condizioni economiche e tecniche per  l’effettuazione dei servizi; esiti delle verifiche compiute sul rispetto degli standard; ogni eventuale variazione delle modalità di erogazione del servizio; strumenti di informazione, tramite l’attivazione di linee di comunicazione telefoniche e telematiche;

• le modalità giuridiche e tecniche di espletamento dei servizi e di accesso ai registri e agli archivi, nei modi e nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 dispone altresì che i soggetti erogatori devono prevedere procedure di reclamo dell’utente circa la violazione dei princìpi sopra richiamati e diano ad esse piena pubblicità.

Il reclamo può essere presentato dall’utente in via orale, per iscritto, via fax o telefonicamente e, nella sua predisposizione, l’utente può avvalersi dell’assistenza degli uffici per le relazioni con il pubblico istituiti dai soggetti erogatori ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 e successivamente modificati dall’art.3 del decreto legge n.163 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 273 del 1995.

Si prevedono altresì delle sanzioni per la mancata osservanza della direttiva.

Un’importante novità in materia è stata introdotta con Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la

cd. “legge finanziaria” per il 2008, che ha previsto all’art. 2, comma 461 che “al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso”.

La Carta dei Servizi relativi agli impegni programmatici di Trenitalia – Direzione Regione Basilicata per il 2017 non è stata adottata.

Ciò rappresenta una inadempienza della pubblica amministrazione perché avrebbe dovuto adottarla in occasione della stipula del contratti di servizio pubblico.

     Il Presidente Federconsumatori Basilicata                                                                                                                   Rocco Ligrani    

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