Forse non tutti sanno che anche i viaggiatori in autobus possono far valere specifici diritti di consumatore nei confronti del vettore. Il regolamento (UE) n.181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus    

    garantisce i diritti a chi viaggia in autobus in tutta l’UE. Il regolamento stabilisce i diritti fondamentali dei viaggiatori e impone una serie di obblighi alle società di trasporto e ai gestori delle stazioni per quanto riguarda la loro responsabilità nei confronti dei passeggeri. Ogni anno circa 70 milioni di passeggeri viaggiano in autobus nell’UE.

Il regolamento relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus stabilisce diritti analoghi a quelli di cui beneficiano già i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario e marittimo.
I nuovi diritti prevedono:
la non discriminazione basata sulla cittadinanza riguardo alle tariffe e ad altre condizioni contrattuali;
il trattamento non discriminatorio per le persone disabili o a mobilità ridotta (nello specifico, assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus, nonché la compensazione pecuniaria per la perdita o il danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità);
informazioni adeguate e accessibili per tutti i passeggeri prima e durante il viaggio nonché informazioni a carattere generale sui loro diritti nelle stazioni e su internet;
il rimborso del prezzo del biglietto o il reinstradamento in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, di cancellazione o di ritardo superiore a due ore rispetto all’ora di partenza prevista (applicabile solo per distanze superiori a 250 km);
il rimborso del 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto; in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, di cancellazione o di ritardo superiore a due ore rispetto all’ora di partenza prevista, qualora la società di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e reinstradamento (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km);
un’adeguata assistenza (spuntini, pasti, bevande e, se necessario, alloggio) in caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti per i viaggi di durata superiore alle tre ore (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km);
il risarcimento per il decesso, le lesioni, la perdita o il danneggiamento del bagaglio in seguito a incidenti stradali;
un sistema per la gestione dei reclami istituito dalle società di trasporti e a disposizione di tutti i passeggeri;
l’istituzione in ogni Stato membro di organismi nazionali indipendenti incaricati di garantire l’applicazione del regolamento e, se del caso, di imporre sanzioni.
Bisogna ricordare che prima che la Commissione europea decidesse di presentare una proposta sui diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus non esisteva né un accordo internazionale applicabile nella maggior parte degli Stati membri né una normativa UE che definisse diritti generali per questo modo di trasporto.
L’adozione del regolamento relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ha completato il quadro giuridico per gli utenti di tutti i modi di trasporto a livello dell’UE. Oggi l’Unione è il primo spazio integrato al mondo nel quale sono garantiti i diritti dei passeggeri che sono tutelati quando viaggiano nell’UE con qualsiasi modo di trasporto: aereo, ferroviario, marittimo o in autobus.
L’Autorità di regolazione dei trasporti, competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori che ha tra i suoi compiti anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori, ha deliberato di avviare una consultazione sulle modalità operative e procedurali di attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus contenuta nel Regolamento (UE) n. 181/2011.
I documenti sottoposti a consultazione sono pubblicati anche sul sito dell’Adoc di Basilicata www.adocbasilicata.org o sul sito dell’A.R.T. – Autorità di regolazione dei trasporti – http://www.autorita-trasporti.it/ .
Coloro che sono interessati hanno 15 giorni di tempo per esprimere, in forma scritta, opinioni e commenti puntuali, inviando entro il 20 dicembre 2014 i propri contributi alla casella di posta elettronica certificata dell’Autorità [email protected] secondo le modalità meglio descritte nell’allegato C consultabile sia sul nostro sito che su quello dell’A.R.T..
Tra qualche mese, alla fine del percorso procedurale innescato, avremo, come utenti della mobilità su gomma, un quadro definitivo dei nostri diritti.

Maggiori informazioni si possono avere consultando il nostro link www.adocbasilicata.org o quello dell’autorità sui trasporti:
http://www.autorita-trasporti.it/consultazione-sullattuazione-del-regolamento-ue-n-1812011-per-la-tutela-dei-passeggeri-su-autobus-termine-di-scadenza-20-dicembre-2014/

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