L’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza comunica che in data odierna ha emesso un provvedimento di sospensione dell’impianto di termovalorizzazione degli Rsu e Rifiuti speciali di Fenice, sito a San Nicola di Melfi. Il provvedimento contestualmente diffida i titolari dell’impianto a:fornire tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità dell’esercizio dell’impianto con quanto previsto dall’art 177 comma 4 del Dlgs 152/2006, ponendo in essere fin da subito tutte le misure indispensabili ad assicurare detta compatibilità.
fornire ogni altro elemento utile a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art 208 del Testo Unico dell’Ambiente per l’autorizzazione dell’attività di smaltimento dei rifiuti
Il provvedimento è stato emesso alla luce: dell’esito della conferenza di servizio dello scorso 20 settembre; della comunicazione Arpab del 02.10.11 con cui l’Agenzia afferma che l’impianto andrebbe trattato come industria a rischio di incidente rilevante; dei risultati del monitoraggio Arpab del mese di settembre (pubblicato in data 11.10.11); della richiesta di chiarimenti inoltrata ad Arpab da parte dell’Ufficio Ambiente in data 12-10-2011, di corredare i dati di detto monitoraggio delle acque sotterranee relativi al mese di settembre 2011 di un giudizio tecnico sui superamenti, già rilevati nei bimestri scorsi ed ancora persistenti (taluno di essi anche aumentato) e su quelli mai prima comparsi (ferro e benzene).
Inoltre, da quanto dichiarato da Arpab emergono:
difficoltà di campionamento dovuto al crescente emungimento dei pozzi;
difficoltà ad effettuare precise valutazioni per la variabilità della distribuzione dei composti volatili nei vari punti di prelievo;
valutazioni non attendibili e scarsamente rappresentative della reale situazione del sito contaminato, nonostante le azioni poste in essere da FENICE nell’ambito del procedimento di messa in sicurezza/bonifica del sito contaminato;
possibilità di “piena e chiara lettura” dei dati provenienti dai pozzi di monitoraggio solo a valle della bonifica del sito.
Da tanto emergono forti perplessità che l’attività dell’impianto avvenga tuttora senza arrecare pregiudizio all’ambiente ed alla salute dell’uomo, come disposto peraltro anche dall’art.177, comma 4 del d.lgs.n.152/2006, a causa di
mancanza di un’oggettiva valutazione dello stato di contaminazione del sito,
persistente presenza di sostanze inquinanti con i parametri superiori ai limiti delle C.S.C (Concentrazione Soglia di Contaminazione).,
mancanza di specifica valutazione ad oggi sulla eventuale connessione tra l’esercizio dell’impianto e la persistenza dei superamenti delle C.S.C.;
sussiste pertanto una manifesta situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente
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