I ricorsi giurisdizionali avverso i verbali del codice della strada, presentati dal prossimo 6 ottobre 2011 agli uffici dei Giudice di Pace saranno soggetti a nuovo rito. Quelli prodotti prima di tale data continueranno ad essere disciplinati dall’articolo 204-bis del codice della strada.Dal 6 ottobre p.v. dunque per effetto dell’art. 7 del D.Lgs 1-09-2011, n. 150 (pubblicato in G.U. n. 220 del 21-09-2011), le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione al codice della strada di cui al prefato art. 204-bis, ove non diversamente stabilito, seguiranno la disciplina del rito processuale del lavoro.
Il termine per proporre ricorso passerà, a pena di inammissibilità, dai 60 giorni del procedimento attuale ai 30 giorni., computabili dalla data di contestazione/ notificazione del verbale (60 gg. se il ricorrente risiede all’estero), del nuovo rito.
Le altre disposizioni del D.Lgs in esame, che per intenderci non intervengono in maniera diretta a modificare il codice della strada ma operano sulle disposizioni complementari al codice di procedura civile, pur ribadendo molti dei punti cardine del citato art. 204-bis, apportano innovazioni procedurali tali da determinare di fatto l’inapplicabilità di quelle del rito processuale attuale.
Pertanto, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione, chi intenda proporre opposizione giurisdizionale e sia legittimato a farlo potrà inviare specifica istanza all’ufficio del Giudice di Pace del luogo della commessa violazione nei termini sopra detti.
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