DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE IN VETRO E IN LATTINA DURANTE LA NOTTE BIANCA DI VIA DEL GALLITELLO il giorno 11 settembre 2010. Leggi ordinanza sindaco
Rilevato che in concomitanza con l’organizzazione di eventi spettacolari, si è sempre registrato l’eccessivo consumo di bevande alcoliche in particolare da parte di giovani, anche minorenni, che ha portato al manifestarsi non solo di schiamazzi, ma anche di episodi di teppismo e violenza collegati con la pericolosità delle bottiglie di vetro o delle lattine, facilmente trasformabili in armi da taglio;
Considerato che la predetta situazione è collegata alla vendita per asporto di bevande alcoliche praticata dai numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
Considerato, altresì, che alla manifestazione “Notte Bianca” organizzata dai commercianti di Via del Gallitello e Via Isca del Pioppo per il giorno 11 settembre 2010 sono interessate le aree: Via del Gallitello, Via Isca del Pioppo, Via del Seminario Maggiore, Via V. Verrastro e via Ionio;
Dato atto che le bevande vendute per asporto vengono consumate all’esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell’abitato, costituendo, così, fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e/o vi transitano;
Ritenuto necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini ed hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza, vietando la vendita per asporto di bevande alcoliche in vetro e lattina agli esercizi commerciali presenti nelle aree pubbliche e private, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti in Via del Gallitello, Via Isca del Pioppo, Via del Seminario Maggiore, Via V. Verrastro e via Ionio, il giorno 11 settembre 2010, nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, e stabilendo che i titolari degli esercizi che somministrano bevande alcoliche si attrezzino affinché le stesse vengano distribuite in materiale monouso o plastica, come concordato in sede di tavolo tecnico tenutosi in data 3 settembre u.s. presso la Sala dell’Arco del Palazzo di Città;
Visto l’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, in base al quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, può adottare provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
Visto l’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
O R D I N A
il giorno 11 settembre 2010 nelle Via del Gallitello, Via Isca del Pioppo, Via del Seminario Maggiore, Via V. Verrastro e via Ionio, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro o lattine, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo;
i titolari degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande succitati, nei giorni suindicati, somministreranno bevande alcoliche in contenitori monouso o plastica, dotandosi altresì di opportuni raccoglitori dei rifiuti da apporre anche all’esterno degli esercizi stessi affinché i rifiuti non vengano dispersi nell’ambiente;
le violazioni alle disposizioni contenute al punto 1. della presente ordinanza saranno punite con la sanzione da 25,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il presente atto viene trasmesso, per quanto di competenza, al signor Prefetto di Potenza, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, affinché sia fornita l’assistenza della forza pubblica necessaria all’osservanza della presente ordinanza;
il presente atto viene altresì inviato, per opportuna conoscenza, al signor Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, nonché, per la relativa esecuzione, al Comandante della Polizia Municipale;
la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune nonché sul sito internet del Comune di Potenza e sarà notificata a tutti gli operatori commerciali interessati; verrà effettuata comunicazione dei relativi contenuti agli organi di informazione della radio, della televisione e della stampa locale
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