Le sentenze che attribuiscono un sempre più stringente dovere di vigilanza in capo alle singole realtà municipali sulla sicurezza dei cittadini e quindi il diritto al risarcimento dei danni per tutti i soggetti lesi dal mancato rispetto degli obblighi stabiliti. l’obbligo di vigilanza sulla sicurezza degli spettatori e può essere condannato in caso di danni subiti da terzi.

Da segnalare in tal senso la recente sentenza n. 3951 del 13.03.2012, della terza sezione civile della Corte di Cassazione, secondo cui non costituisce una scriminante per l’amministrazione comunale l’aver affidato l’organizzazione di una festa in piazza ad un’associazione e comunque non direttamente dal comune.

In capo all’ente, permane, infatti, l’obbligo di vigilanza sulla sicurezza degli spettatori e può essere condannato in caso di danni subiti da terzi. Né una semplice ordinanza di limitazione del traffico può limitare questa responsabilità.

Secondo i giudici di legittimità, il municipio è sempre responsabile della sicurezza in occasione di eventi culturali che si svolgono in piazza.

Per tali ragioni, spetta al giudice accertare se il comune ha ottemperato all’osservanza di tutte le norme sulla sicurezza nel caso di crollo di un palco per concerti e del ferimento di qualcuno tra gli spettatori.

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