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ANNULLABILE DAL GIUDICE POICHE’ TALE STRUMENTO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA’ NON POSSIEDE, PER DIFETTO DI COSTRUZIONE, LE CARATTERISTICHE OPERATIVE RICHIESTE DALL’ART. 345 REG. NUOVO C.D.S.

Le multe elevate agli automobilisti con apparecchio TELELASER LT 2020 con annessa decurtazione dei punti sulla patente, sono tutte annullabili poiché tale strumento di rilevazione della velocità, non possiede, per difetto di costruzione, le caratteristiche operative richieste dall’art. 345 Reg. nuovo c.d.s.. – il quale prevede uno standard costruttivo delle apparecchiature di rilevamento idoneo a fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile – deve ritenersi non sufficiente la prova fornita da tale strumento relativamente alla violazione dei limiti di velocità. (Reg. nuovo c.s., art. 345; nuovo c.s., art. 142). Lo “Sportello dei diritti della Provincia di Lecce la cui delega è stata assegnata all’Assessore al Mediterraneo Carlo Madaro, segnala un’importantissima decisione del Gdp di Torino che così sentenziando ha fatto proprie le osservazioni espresse dal Tribunale di. Padova il 12 luglio 2000. Tale decisione, di fatto ha aperto importanti scenari in tema di ricorsi avverso sanzioni amministrative elevate con apparecchi telelaser. L’Assessore Carlo Madaro invita le Prefetture e le Amministrazioni dotate di apparecchi di rilevazione tipo “TELELASER LT 2020” di tutto il territorio nazionale ad attenersi alla decisione adottata dal Tribunale di Padova e confermata dalla sentenza del GDP di Torino annullando in via di autotutela i provvedimenti illegittimamente adottati sino ad oggi e di provvedere ad effettuare le rilevazioni secondo i dettami della legge anche alla luce di quest’ultima importante decisione onde evitare superflui sovraccarichi burocratici e giudiziari che danneggiano il cittadino e la pubblica amministrazione.

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