Oggi, martedì 4 luglio 2017, entra in vigore il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (pubblicato in G.U. del 19 giugno 2017, n. 140) di “attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.
In particolare, l’art. 3 D.Lgs. cit. introduce modifiche al Titolo III del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, finalizzato a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità.
Per effetto di tali modifiche, a decorrere dalla data del 4 luglio 2017 è ammessa esclusivamente l’emissione di depositi bancari o postali nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.
Il divieto si giustifica per il fatto che il libretto al portatore può essere utilizzato da chiunque lo detenga e non garantisce alcuna tracciabilità del denaro, in contrasto con la normativa europea.
Pertanto, dal 4 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 i possessori dei libretti al portatore dovranno recarsi in un ufficio postale o bancario per trasferire le somme su un altro libretto nominativo o
su un conto.
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